L'Assemblea  regionale  Siciliana,  nella  seduta  del 20 gennaio
2006,  ha  approvato  il disegno di legge n. 1095 - stralcio XIII dal
titolo  «Riproposizione  di norme in materia di personale e di misure
finanziarie  urgenti»,  pervenuto a questo Commissariato dello Stato,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23
gennaio 2006.
    L'Assemblea  Regionale,  a  seguito  dell'impugnativa proposta da
questo  Ufficio  il  14  dicembre  2005  avverso  il disegno di legge
n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della  Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»,
per   consentire  l'immediata  operativita'  delle  disposizioni  non
oggetto  di  gravame,  nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato
l'ordine  del  giorno  n. 635 con cui autorizzava il presidente della
regione  a  promulgare  la legge con omissione delle parti impugnate,
impegnandolo   a   riproporle  al  fine  di  consentire  che  codesta
eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'.
    In  sede  di  Commissione  Bilancio  sono  stati  successivamente
elaborati  tredici  testi  normativi che in alcuni casi contengono la
mera  riscrittura  delle  norme  oggetto  di  gravame,  in  altri  la
rivisitazione del testo precedentemente approvato.
    La  quasi  totalita'  delle  disposizioni  contenute nel presente
disegno  di  legge  ripropone  le  norme  gia' oggetto di gravame con
l'impugnativa  del 14 dicembre 2005 avverso il d.d.l. 1084 secondo la
corrispondenza che di seguito si riporta:
        art. 2, ex art. 9, commi 3 e 6 impugnati per violazione degli
artt. 3, 51, 97 e 81, quarto comma della Costituzione;
        art. 4,  ex  art. 13, comma 2, impugnato per violazione degli
artt.  3, 51 e 97 della Costituzione e per interferenza in materia di
diritto civile;
        art. 5, ex art. 15 impugnato per violazione degli artt. 3, 51
e 97 della Costituzione;
        art. 6,  ex  art. 17 impugnato per violazione degli artt. 9 e
97   della   Costituzione,  dell'art. 19,  legge  n. 157/1992  e  per
interferenza in materia penale;
        artt. 7 e 8, ex art. 18, commi 3 e 5 impugnati per violazione
degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
        art.  10,  comma  1,  ex  art.  19,  comma  3  impugnato  per
violazione   degli   artt.  3,  51,  97  e  81,  quarto  comma  della
Costituzione;
        art.  10,  comma 3, ex art. 19, comma 9, per violazione degli
artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;
        art. 10, commi 4 e 5 ex art. 19, commi 10 e 12, impugnati per
violazione   degli   artt.   3,   51,  97  e  117,  lettera o)  della
Costituzione;
        art.  10,  comma  6,  ex  art.  19,  comma  19  impugnato per
violazione   degli   artt.  3,  51,  97  e  81,  quarto  comma  della
Costituzione;
        art.  10,  comma  7,  ex  art.  19,  comma  21  impugnato per
violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;
        art.  10,  commi  8 e 10, ex art. 19, commi 22 e 24 impugnato
per  violazione  degli  artt.  3,  51,  81,  quarto  comma e 97 della
Costituzione;
        art.  10,  comma  12,  ex  art.  19,  comma  30 impugnato per
violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;
        art.  10,  comma  14,  ex  art.  19,  comma  33 impugnato per
violazione   degli   artt.  3,  51,  81,  quarto  comma  e  97  della
Costituzione;
        art.  10,  comma  15,  ex  art.  19,  comma  35 impugnato per
violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;
        art.  10,  comma  16,  ex  art.  19,  comma  40 impugnato per
violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;
        art.  10,  comma  17,  ex  art.  19,  comma  41 impugnato per
violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;
        art.  10,  comma  18,  ex  art.  19,  comma  42 impugnato per
violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;
        art.  10,  comma  19,  ex  art.  19,  comma 44, impugnato per
violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione;
        art.  11,  comma  1,  ex  art.  20,  comma  17, impugnato per
violazione  degli  artt.  3,  9,  97  e  114 della Costituzione e per
interferenza in materia penale;
        art.  11,  comma  2,  ex  art.  20,  comma  35, impugnato per
violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;
        art.  11,  comma  4,  ex  art.  20,  comma  43, impugnato per
violazione   degli   artt.  3,  51,  81,  quarto  comma  e  97  della
Costituzione;
        art. 12,   comma  1,  ex  art. 21,  comma  2,  impugnato  per
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
        art. 12,  comma  2,  ex  art.  21,  comma  11,  impugnato per
violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione;
        art. 12,  comma  3,  ex  art.  21,  comma  12,  impugnato per
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
        art. 12,  comma  4,  ex  art.   21,  comma  13  impugnato per
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
        art.  12,  comma  5,  ex  art.  21,  comma  16  impugnato per
violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione;
        art. 12,  comma  6,  ex  art.  21,  comma  25  impugnato  per
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
        art. 13,ex  art. 22,  comma  2 impugnato per violazione degli
artt. 3 e 97 della Costituzione;
        art.  14,  comma  1,  ex  art.  23,  comma  11  impugnato per
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
        art.  14,  comma  3,  ex  art.  23,  comma  17  impugnato per
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
        art.  16,  comma  1,  ex  art.  25,  comma  1  impugnato  per
violazione dell'art. 3 della Costituzione;
        art. 16,  comma  2,  ex  art.  25,  comma  14  impugnato  per
violazione   degli   artt.  3,  51,  81,  quarto  comma  e  97  della
Costituzione;
        art. 16,  comma  3, ex art. 15 impugnato per violazione degli
artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione.
    Riguardo  alle  sopraindicate  disposizioni,  non  essendo emersi
nell'iter  parlamentare nuovi elementi che possano indurre a superare
i  motivi  di  censura  addotti con il precedente atto di gravame, si
ripropongono  con il presente atto all'attenzione di codesta Corte le
argomentazioni  svolte nell'impugnativa proposta il 14 dicembre 2005,
che qui integralmente si richiamano.
    Le  norme  contenute nell'art. 1, 10, commi 2 e 11, nell'art. 15,
nell'art.  17  e  nell'art.  19,  in quanto riproducono con modifiche
norme  gia'  contenute  nel  cennato d.d.l. 1084 o introdotte ex novo
nell'attuale    testo   normativo,   danno   adito   a   rilievi   di
costituzionalita' per le ragioni che di seguito si espongono.
    L'articolo  1,  che  prevede  particolari forme di assunzione nei
ruoli del servizio sanitario regionale e che costituisce riproduzione
di  analoghe norme proposte in passato con diversi disegni di legge e
da  ultimo  con  l'art.  6,  comma  4 del d.d.l. n. 1084, oggetto del
ricorso  in  data  14  dicembre  2005,  sebbene  adesso  individui la
copertura  finanziaria  della  spesa  ivi  prevista,  rimane tuttavia
censurabile  in  quanto,  nel  consentire con procedure extra ordinem
l'assunzione  del  personale gia' dipendente di case di cura private,
si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
    L'articolo  10,  comma 2, che sostituisce la previsione dell'art.
19,  comma 8, del disegno di legge n. 1084, tende a far conseguire la
qualifica  di  dirigente  di terza fascia a personale gia' assunto ed
inquadrato,   a  far  data  dal  marzo  2005,  nella  categoria  D  -
Funzionario direttivo nell'amministrazione dei beni culturali in base
ad  un concorso per soli titoli. Tale beneficio non solo ingenera una
ingiustificata  disparita'  di  trattamento rispetto alla generalita'
dei  vincitori  di  concorso  della  categoria  D,  che e' gia' stato
assunto  nei  ruoli  dell'amministrazione regionale o e' in attesa di
assunzione  e  che e' stato, o sara', inquadrato regolarmente secondo
le  previsioni  della legge regionale n. 10/2000, ma anche concede un
privilegio, non sorretto da adeguate motivazioni ne' idonee procedure
di  selezione,  compromettendo  pertanto il buon andamento della p.a.
tutelato dall'art. 97 della Costituzione.
    Anche  la  disposizione  dell'articolo  10,  comma  11 si ritiene
lesiva  degli  artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto consente la
presenza  di un pedagogista in alternativa allo psicologo nei reparti
ospedalieri di pediatria.
    La figura del pedagogista non e' contemplata fra quelle dei ruoli
del  personale  del  servizio  sanitario  e  pertanto,  non essendone
definite le funzioni, non e' conseguentemente possibile stabilire una
corrispondenza  con  quelle  svolte  dallo  psicologo,  da cui invece
potrebbe desumersi che l'equivalenza dei ruoli non e' sostenibile.
    L'articolo  15  consente  la trasformazione dei contratti a tempo
determinato   in   rapporti  a  tempo  indeterminato  dei  lavoratori
appartenenti  all'area artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica
Siciliana,  in  palese  contrasto con quanto prescritto dal comma 595
dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e pertanto costituisce violazione
dell'art. 119 della Costituzione.
    L'articolo  17 consente l'estensione delle previsioni dell'art. 9
della legge regionale n. 15/2005 alle «iniziative private», ovverosia
autorizza  ope  legis  l'edificazione  di strutture edilizie in verde
agricolo.  E'  palese, pertanto, la compromissione dell'autonomia dei
competenti  organi  comunali  nella  gestione  e  programmazione  del
proprio  territorio  esercitata  attraverso l'adozione degli ordinari
strumenti  urbanistici. La disposizione e' altresi' censurabile sotto
il   profilo   della  non  idonea  tutela  dell'ambiente,  prescritta
dall'art. 9 della Costituzione
    L'articolo  19  comma 1 riconosce l'anzianita' di servizio, a far
data  dal  primo  inquadramento  nel  ruolo  di  provenienza,  per  i
giornalisti   inquadrati   nella   qualifica  di  redattore  capo  in
attuazione dell'art. 127, comma 2 della legge regionale n. 2/2002.
    Il  servizio cosi' riconosciuto, ricongiunto dall'amministrazione
di  appartenenza  solo  in  base alla richiesta degli aventi diritto,
costituisce un ingiustificato beneficio ai fini pensionistici per una
determinata   categoria   professionale,   non   supportata   da   un
corrispondente  interesse  pubblico  a tale ricostruzione di carriera
che  ingenera,  altresi',  disparita'  di  trattamento  riguardo alla
generalita'  dei  dipendenti regionali, la cui anzianita' di servizio
viene valutata secondo gli ordinari criteri di legge.
    Ad  analoghe  censure  si presta il comma 2 dello stesso articolo
che,  subordinando  il  riconoscimento  dell'anzianita'  di  servizio
nell'attuale  qualifica, a far data dal primo inquadramento nel ruolo
di  provenienza, alla potesta' dell'amministrazione presso la quale i
beneficiari  prestano  servizio, crea disparita' di trattamento anche
all'interno  della  medesima categoria di giornalisti appartenenti ai
ruoli delle pubbliche amministrazioni.
    Dalle  sopra  esposte argomentazioni la disposizione in questione
appare   censurabile   per  violazione  degli  artt.  3  e  97  della
Costituzione.